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CorSport - Inchiesta ultras: la penalizzazione per Inter e Milan non si può escludere. Parla l'esperto

di Lorenzo De Angelis

Il mondo del tifo organizzato italiano è stato scosso dalle sue fondamenta dopo che l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, guidata dal PM Marcello Viola, ha condotto, al momento, a 19 misure cautelari fra esponenti della Curva Sud e Nord Milano concesse dal GIP Domenico Santoro. 

Il fascicolo aperto a Milano, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, segue l’escalation di violenza e di pratiche illegali diffuse nel mondo ultrà che rappresentano oggi una piaga tipica del calcio italiano, con l'obiettivo di indagare, approfonditamente, anche i punti di contatto che la criminalità da stadio cerca di instaurare, in misura sempre maggiore, con le società. Milan ed Inter, comunque, non sono di certo i primi club destinatari di questo genere di ‘attenzioni’, anche perché nel 2010 fu svolta un'indagine molto simile anche contro il Palermo.

Ai taccuini del quotidiano è intervenuto l'avvocato ed esperto di Diritto Sportivo Mattia Grassani, che ha fatto un'analisi specialistica su quelle che potrebbero essere le conseguenze di quest'inchiesta per Inter e Milan. In primo luogo il giurista ha detto che "Si tratta di un’indagine, allo stato, conoscitiva, ma se, al termine della stessa, fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate (25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva ndr), ribadita la presunzione di innocenza, potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati", ma questi potrebbero non essere gli unici scenari per i club meneghini.

Grassani ha infatti detto che non è escludibile a priori l’eventualità di penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei Club. Ma questo, conclude l'avvocato per Il Corriere dello Sport, è tutto da dimostrare. 

ART. 4, 25 E 27 DEL CODICE DI GIUSTIZA SPORTIVA: I RIFERIMENTI

Inter e Milan potrebbero finire nei guai nel momento in cui dovessero essere contestati gli Art. 4, 25 e 27 del Codice di Giustizia Sportiva. Ma cosa dicono questi più nello specifico? I riferimenti: 

Art. 4 
OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI GENERALI 

 1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. 
 
Art. 25 
PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI 

 1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la 
sanzione dell’ammenda (...). Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. 
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti (...) 
 
Art. 27 
REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO. 

 1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che: a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi; b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice (...)  


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