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Lecce-Milan, ammenda al club salentino per il comportamento dei suoi sostenitori

di Gaetano Mocciaro

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico divario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all'8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, una bottiglietta d'acqua; per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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