Comunicato: San Siro, leggi e reati
di Antonio Vitiello
Fonte: acmilan.com
Fonte: acmilan.com
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 6 ter della legge 401/1989 il semplice possesso all’interno degli stadi di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, fumogeni, bastoni, mazze, o altri oggetti contundenti, costituisce reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’accensione di fumogeni o il lancio di petardi, oltre a determinare sanzioni disciplinari a carico della società, COSTITUISCE PROVA DIRETTA DEL POSSESSO DI TALI STRUMENTI ED ESPONE I RESPONSABILI ALLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE
Altre notizie
Domenica 29 settembre
PUBBLICITÀ
Sabato 28 settembre